Credito d’imposta sulle commissioni POS

Con la Rm 31 agosto 2020, n. 48/E è stato istituito il codice tributo per la fruizione, mediante compensazione con modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le trasnsaizoni effettuate con strumenti di pagamento elettronici.

Con l’agevolazione Bonus POS 2020 (art. 22 D.L. 124/2019) il legislatore riconosce, a partire dal 1° luglio 2020, un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, nella misura del 30% del costo delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di debito, carte di credito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione dei rapporti all’anagrafe tributaria oppure con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Si tratta del codice “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto legge  26 ottobre 2019, n. 124”. I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n.241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Gli intermediari finanziari, banche, satispay e, in generale, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica (homebanking) l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alla commissioni addebitate.

I medesimi importi verranno inoltre comunicati mensilmente all’Agenzia delle Entrate.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.

 

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