Esonero parziale contributi 2021 – 3.000 euro per chi ha ridotto il fatturato del 33% nel 2020 rispetto al 2019. Domanda all’INPS entro il 31 luglio 2021.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pronto il decreto attuativo della norma sull’esonero contributivo per l’anno 2021 a lavoratori autonomi e professionisti prevista dalla legge di bilancio 2021.

Le categorie interessate sono diverse:

  1. Artigiani, commercianti, coltivatori iscritti alle gestioni speciali INPS;
  2. autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione Separata;
  3. Professionisti con Cassa;
  4. lavoratori pensione temporaneamente impiegati come collaboratori per l’emergenza Covid;
  5. soci di società e i professionisti componenti di studio associato.

Il decreto prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi da versare  con rate o acconti entro la data del 31.12.2021:

  • con esclusione di premi integrativi e contributi INAIL;
  • nel limite massimo di 3000 euro annui riparametrati applicati su base mensile per ciascun lavoratore.

Da tenere presente inoltre che l’INPS verificherà il rispetto dei limiti di spesa e in caso di superamento del limite non saranno respinte le domande ma si  provvederà a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari, i quali eventualmente dovranno poi  integrare il versamento .

Per avere diritto all’esonero I lavoratori autonomi artigiani, commercianti,  coltivatori diretti, mezzadri e piccoli coloni devono :

  • essere iscritti alle relative gestioni speciali INPS alla data del 1 gennaio 2021.
  • devono avere percepito del periodo di imposta 2019  un reddito complessivo  non superiore a 50 mila euro derivante dall’attività per cui sono iscritti alla gestione. 
  • devono aver subito nel 2020 rispetto al 2019 un calo di fatturato/corrispettivi  di almeno il 33%.
  • non devono essere titolari di contratti di lavoro subordinato, ad eccezione del lavoro intermittente senza indennità di chiamata.
  • non devono essere titolari di pensione diretta m tranne l’assegno di invalidità.
  • devono essere in regola con le restanti contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie.

Ai soggetti che hanno avviato l’attività nel 2020 non si applicano i primi due requisiti.

La domanda andrà inviata all’INPS entro il 31 luglio 2021 seguendo il modello e le istruzioni che saranno pubblicate dall’Istituto previdenziale. L’efficacia della suddetta disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

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