La verifica della commercialità per l’ASD iscritta al RUNTS

In caso di iscrizione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è necessario valutare attentamente la natura dell’attività svolta al fine di determinarne il carattere commerciale o non commerciale.

L’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è qualificata come attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), a condizione che lo statuto dell’ente sia conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e alla normativa della riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021). In tal modo, l’ente può assumere e mantenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e, al contempo, di ASD.

Ai fini fiscali, la verifica della natura commerciale o non commerciale dell’attività assume un ruolo centrale. In particolare, trovano applicazione i criteri previsti dall’art. 79, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 117/2017, che introducono il cosiddetto “test di non commercialità”.

Le attività di interesse generale — come i corsi sportivi rivolti agli associati — si considerano non commerciali qualora i corrispettivi specifici percepiti non superino i costi effettivi sostenuti per la loro realizzazione. È tuttavia prevista una soglia di tolleranza, che consente un margine positivo fino al 6% dei costi, per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi.

Qualora tali limiti vengano superati, i corrispettivi specifici assumono natura commerciale, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito (IRES/IRPEF) e dell’IVA.

Solo in caso di mancato rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 2-bis trova applicazione il comma 5 dell’art. 79, che qualifica direttamente come commerciali le attività svolte.

Resta ferma, qualora ne ricorrano i presupposti, la possibilità di applicare il regime forfettario previsto dall’art. 80 del Codice del Terzo Settore.

Ilsole24 30/03/2026

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