Società cooperative

BIENNIO 2019/2020 D.M. 27.02.2019
CONTRIBUTO DI REVISIONE BIENNIO 2019/2020
QUANDO VERSARE?

Scade il 23 luglio 2019 il contributo di revisione per il biennio 2019/2020.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il D.M. del 27.02.2019, pubblicato in G.U. n. 96 del 24.04.2019, ha stabilito la misura del contributo di revisione dovuto dalle società cooperative, dalle Banche di Credito Cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio di vigilanza 2019/2020.

Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; la fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.

QUANTO VERSARE?

L’ammontare del contributo e le modalità di versamento risultano invariati rispetto al biennio precedente.

 

 

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile. La categoria contributiva è quella in cui si colloca il parametro più alto.

Cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381/1991: il contributo base dovuto è aumentato del 30%.

Enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59: il contributo base dovuto è aumentato del 50%. Tali enti sono:

    • Con fatturato superiore a € 22.523.684,82
    • Con partecipazioni di controllo in SPA o SRL.
    • Soggette a certificazione annuale di bilancio Le cooperative ed i loro consorzi sono assoggettate alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, se si verifica almeno una delle seguenti ipotesi:–     valore della produzione superiore a euro 60.000.000,00;–     riserve indivisibili superiori a euro 4.000.000,00;–     prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori ad euro 2.000.000,00–     partecipazione di controllo in società per azioni.
    • Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, iscritti all’albo delle cooperative edilizie di abitazione di cui all’art. 13 della legge n. 59/1992, che abbiano avviato o realizzato un programma edilizio.

Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale: l’importo del contributo di revisione dovuto dalle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi sono maggiorati del 10%.

L’ammontare del contributo di revisione per il biennio 2019/2020 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2018.

In caso di ritardato pagamento sono dovuti anche gli interessi legali con decorrenza dalla scadenza del termine per il versamento e le sanzioni sono pari a:

  • ad un’aliquota pari al 5% del contributo evaso per quelle cooperative che, pur non avendo provveduto al pagamento del contributo entro i termini stabiliti, vi hanno adempiuto entro i trenta giorni;
  • ad un’aliquota pari al 15% del contributo evaso in tutti i casi di superamento del termine di 30 giorni.

CHI?

Il contributo di revisione è dovuto da tutti gli enti cooperativi, anche dalle società in liquidazione volontaria.

Sono esclusi da tale obbligo le cooperative assoggettate a:

    • Fallimento;
    • Liquidazione coatta amministrativa;
    • Gestione commissariale;
    • Scioglimento per atto d’autorità.

Le cooperative ed i loro consorzi di nuova costituzione, iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2019, sono esonerati dal pagamento del contributo di revisione 2019/2020.

COME?

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

    • 3010: contributo biennale, maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e interessi per il ritardato pagamento;
    • 3011: maggiorazione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie di abitazione, interessi per il ritardato pagamento;
    • 3014: sanzioni.

Gli enti aderenti ad un’Associazione NON devono versare con modello F24 ma con modalità decise dall’Associazione stessa.

 

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